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L'Amministrazione Comunale di Fontanelice ricorda che si può richiedere l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale dall'1 al 31 ottobre e all'Albo degli Scrutatori dall'1 al 30 novembre (scadenze previste dalla legge)
La domanda per l'inserimento nell'Albo dei presidenti di seggio può essere presentata collegandosi allo Sportello Telematico nel sito del Comune a questo link: Iscriversi o cancellarsi dall'albo dei Presidenti di Seggio - Sportello Telematico Unificato (nuovo circondarioimolese.it) La domanda per l'inserimento nell'Albo degli scrutatori può essere presentata collegandosi allo Sportello Telematico nel sito del Comune a questo link: Iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori | Sportello Telematico Unificato (nuovocircondarioimolese.it)
Se la domanda viene accolta, l'iscrizione rimane valida anche negli anni successivi, a meno che non si perdano i requisiti, o se ne chieda la cancellazione.
L'Ufficio Elettorale è a disposizione al numero telefonico 0542-92566 per fornire tutte le informazioni e per l'invio via mail dei moduli per la presentazione delle domande di iscrizione agli Albi
Gli Albi vengono aggiornati ogni anno nel mese di gennaio con le richieste di iscrizione o di cancellazione pervenute all'Ufficio elettorale comunale.
Per essere ammessi nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, bisogna essere elettori del Comune in cui si fa la domanda e avere assolto gli obblighi scolastici.
Per l'iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio elettorale, oltre ad essere elettori del Comune, è necessario avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, come richiesto dalla circolare annuale della Prefettura di Bologna, è raccomandabile aver già svolto incarico presso i seggi elettorali con funzioni di vice presidente di seggio, segretario o scrutatore.
Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio negli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 del T.U. 570/1960 delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e art. 38 del T.U. 361/1957 delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.
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Ultimo aggiornamento: 30-09-2024, 16:38